Imprese in difficoltà e composizione negoziata della crisi: il ruolo dell’esperto

Il Decreto-legge 24 agosto 2021 n. 118 ha introdotto la conciliazione negoziata per la soluzione di crisi d’impresa con l’obiettivo di fornire alle aziende un nuovo strumento che possa essere utilizzato per ristrutturazioni economiche o ripresa dell’impresa e per facilitare l’accesso a procedure alternative al fallimento.

Da un lato, l’imprenditore potrebbe utilizzare questo strumento per evitare di andare in tribunale e, dall’altro, per risolvere gli squilibri economici e finanziari in cui si trova, che comunque si caratterizzano da condizioni di reversibilità.

Nel contesto di questo nuovo strumento per la soluzione concordata della crisi d’impresa, che è entrato in vigore dal 15 novembre 2021 la figura dell’esperto in negoziazione della crisi riveste un ruolo di importanza strategica.

L’esperto avrà il compito di agevolare le trattative tra l’imprenditore, i creditori e gli eventuali altri interessati e di individuare, con l’imprenditore, una soluzione per superare le condizioni di squilibrio finanziario o economico-finanziario che rendono probabile la crisi o l’insolvenza dell’imprenditore commerciale e agricolo.

La figura dell’esperto in composizione negoziata della crisi

composizione negoziata della crisi

L’esperto deve possedere i requisiti di cui all’articolo 2399 del Codice Civile e non deve essere collegato alla società o agli altri soggetti coinvolti nell’operazione di riorganizzazione societaria, non deve aver lavorato negli ultimi cinque anni come lavoratore dipendente o autonomo a favore dell’imprenditore in specie, né essere stato membro degli organi di amministrazione o di controllo dell’impresa.

Senza tenere conto delle precedenti esperienze lavorative o di altri canali di formazione, tutti i candidati esperti nella negoziazione devono frequentare corsi di 55 ore dove saranno affrontate numerose materie giuridiche e tecniche per le quali sono precisate le ore specifiche per ciascuna giornata formativa oltre che i requisiti professionali obbligatori dei formatori, alla fine delle quali seguirà un test abilitante.

La nomina a esperto nella risoluzione negoziata della crisi può essere effettuata tra coloro che, superato il test, risultano iscritti da almeno cinque anni all’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili, avvocati e consulenti del lavoro. È possibile inserire professionisti che non sono iscritti ad alcun albo ma che possano documentare precedenti esperienze nella gestione delle crisi, avendo svolto funzioni di amministrazione, gestione e controllo.

Procedura di nomina di questo professionista

La nuova procedura per la soluzione negoziata della crisi d’impresa deve essere attivata su iniziativa dell’imprenditore che si trova in difficoltà. La richiesta di nomina dell’esperto deve essere indirizzata alla Camera di Commercio presso la quale la società ha sede legale.

Infatti, per la gestione della composizione negoziata è stata istituita dal sistema delle Camere di commercio, per il tramite di Unioncamere, sotto la vigilanza del Ministero della giustizia e del Ministero dello sviluppo economico una specifica piattaforma telematica.

Questa applicazione informatica è utilizzabile dagli imprenditori iscritti nel Registro delle imprese, attraverso il sito internet istituzionale di ciascuna Camera di commercio, per specifiche verifiche sullo stato di salute dell’impresa e per chiedere la nomina di un esperto che possa assistere l’imprenditore interessato nella gestione dei rapporti con i creditori per giungere al superamento della crisi.

Tutto lo svolgimento della procedura avverrà con l’impiego di questo gestionale informatico ed il Tribunale non verrà coinvolto tranne che su specifiche richieste dell’imprenditore (ad esempio per la richiesta di misure protettive, finanziamenti prededucibili o rinegoziazione di contratti).

Si segnala che, in sede di transazione negoziata, la gestione ordinaria e straordinaria d’impresa resta a carico dell’imprenditore, mentre l’esperto fungerà da facilitatore nel superamento della crisi d’impresa, offrendo ai creditori la garanzia derivante dalla sua esperienza, capacità e professionalità dell’esperto nominato.

Il ruolo di esperto rappresenta quindi un’interessante attività per i professionisti che si occupano di crisi d’impresa, e potrebbe emergere una professione specializzata di alto livello; lo strumento della transazione negoziata, se lo è efficacemente applicato nella pratica, consentirà una gestione della crisi d’impresa che tuteli l’imprenditore e terzi.

Ruolo e modalità di svolgimento della negoziazione da parte del professionista

L’esperto, una volta comunicata l’accettazione, deve convocare senza indugio l’imprenditore per valutare l’esistenza di una CONCRETA PROSPETTIVA DI RISANAMENTO. A tal proposito è previsto che l’esperto assuma informazioni dall’organo di controllo e dal revisore legale, ove in carica, affinché l’incontro con l’imprenditore avvenga quando l’esperto abbia conoscenza della situazione, in modo da sondare l’effettiva disponibilità dell’imprenditore e formulare insieme ipotesi di soluzione.

Le imprese potenzialmente interessate alla negoziazione

Stando alle statistiche di Unioncamere, dovrebbero essere quasi 300 mila le imprese con elementi di criticità che potrebbero accedere a questa nuova soluzione per la definizione della crisi. Sono ipotizzate circa 10 mila richieste annue di nomina di esperti per avere l’accesso alla composizione negoziata.

Come si presenta la domanda

La richiesta di accesso alla composizione negoziata della crisi da parte di ogni azienda che ne ha esigenza, può essere presentata direttamente dai rappresentanti legali delle imprese interessate tramite una piattaforma telematica nazionale attivata da Unioncamere (https://composizionenegoziata.camcom.it/ocriWeb/#/home), accedendo tramite lo strumento dello spid o altre modalità di riconoscimento digitale. 

Per agevolare l’imprenditore nella valutazione dell’opportunità di presentare la domanda, il sito fornisce anche, secondo quanto previsto dalla legge, un test pratico preliminare, che consente all’imprenditore di verificare la ragionevole perseguibilità di risanamento ed eventualmente di proseguire nella procedura con maggiore consapevolezza in merito al proprio stato difficoltà.

Alla domanda telematica vanno allegati: 

  • i bilanci degli ultimi tre esercizi, se non già depositati presso l’ufficio del registro delle imprese, oppure, per gli imprenditori che non sono tenuti al deposito dei bilanci, le dichiarazioni dei redditi e dell’IVA degli ultimi tre periodi di imposta;
  • una relazione chiara e sintetica sull’attività in concreto esercitata recante un piano finanziario per i successivi sei mesi e le iniziative industriali che intende adottare;
  • l’elenco dei creditori, con l’indicazione dei rispettivi crediti scaduti e a scadere e dell’esistenza di diritti reali e personali di garanzia;
  • una dichiarazione sulla pendenza, nei suoi confronti, di ricorsi per la dichiarazione di fallimento o per l’accertamento dello stato di insolvenza; 
  • il certificato unico dei debiti tributari; 
  • la situazione debitoria complessiva richiesta all’Agenzia delle Entrate-Riscossione;
  • il certificato dei debiti contributivi e per premi assicurativi; 
  • un estratto delle informazioni presenti nella Centrale dei rischi gestita dalla Banca d’Italia non anteriore di tre mesi rispetto alla presentazione dell’istanza.

Una volta esaminata la domanda, un’apposita commissione della Camera di Commercio valuterà l’ammissibilità della richiesta e procederà a nominare un esperto nella composizione negoziata della crisi, selezionato nel proprio database, il quale – se accetta l’incarico – provvede ad incontrare l’imprenditore entro 3 giorni.

Conclusione della procedura

L’incarico dell’esperto si considera concluso se, decorsi 180 giorni dalla accettazione della nomina, le parti non hanno individuato, anche a seguito di sua proposta, una soluzione adeguata. 

Viceversa, quando è individuata una soluzione idonea al superamento della situazione di difficoltà economica, le parti possono, alternativamente:

  • concludere un contratto con uno o più creditori, se è idoneo ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a due anni;
  • concludere una convenzione di moratoria; 
  • domandare l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti; 
  • concordato liquidatorio semplificato;
  • concludere un accordo sottoscritto dall’imprenditore, dai creditori e dall’esperto che produce gli effetti dei piani attestati di risanamento (senza necessità di attestazione). 

Se non è stata individuata una soluzione che permette di uscire dalla crisi, l’imprenditore può:

  • Domandare l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti;
  • Predisporre un piano attestato di risanamento;
  • Proporre domanda di concordato semplificato;
  • Accedere a un’altra procedura fallimentare.

La recente introduzione in Italia della soluzione negoziata della crisi rappresenta un ulteriore progresso verso la creazione di strumenti utili per contrastare il fallimento delle società illiquide o vicine all’insolvenza. Uno strumento che è nato anche per far fronte alle difficoltà del post pandemia ma che si attesta ad essere l’integrazione necessaria ed efficiente del Decreto Salva Suicidi.



 

 

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